(massima n. 1)
Il giudizio di rinvio quale disciplinato dagli artt. 392 e ss. c.p.c. è un processo ad istruzione sostanzialmente «chiusa», in cui è preclusa la proposizione di nuove domande; in proposito non rileva che sia fatta valere la nullità di un contratto, che è di per sé rilevabile d'ufficio anche in ogni stato e grado del giudizio, atteso che, dovendo il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità coordinarsi con quello della domanda, ove la prima sentenza della Corte di cassazione abbia statuito che la domanda volta a dichiarare la nullità del contratto era preclusa per tardiva proposizione, non è possibile esaminarla in sede di rinvio se non quale eccezione.