(massima n. 1)
L'art. 42 c.p.c., là dove estende l'impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti, aventi natura intrinsecamente ed estrinsecamente ordinatoria, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per la ritenuta esistenza di una causa pregiudiziale, è norma di stretta interpretazione, rispondendo all'esigenza di sottoporre a controllo un provvedimento, di regola non impugnabile con gli stessi mezzi stabiliti per le sentenze, comunque compressivo del diritto alla giurisdizione; ne consegue che la portata di tale disposizione non può essere estesa fino a ritenere detto rimedio esperibile avverso il diverso provvedimento ordinatorio di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo, bensì, al contrario, nega la necessità della sospensione, per insussistenza della causa pregiudiziale, e non può perciò essere sottoposto alla predetta impugnazione con regolamento di competenza.