(massima n. 1)
La Corte di cassazione, allorchè è chiamata a decidere su un vizio in procedendo ha poteri di diretto esame e valutazione degli atti e delle risultanze delle fasi processuali di merito; tuttavia il suo potere di accertamento relativo al fatto processuale può dispiegarsi con ampiezza solo ove il giudice di merito, istituzionalmente deputato ad accertare i fatti, non abbia statuito sul punto, mentre invece, ove la relativa statuizione in fatto sia stata da quel giudice in concreto assunta, la stessa va impugnata davanti alla Corte di cassazione con un mezzo appropriato, quale la denuncia di vizi di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali del giudice di merito e del giudice di legittimità.