(massima n. 1)
Nel procedimento di liquidazione del compenso degli arbitri, il Presidente del tribunale, adito ai sensi dell'art. 814, secondo comma, c.p.c., deve limitarsi a determinare l'ammontare delle spese e dell'onorario e non può anche stabilire in quale misura le spese ed il compenso debbano essere ripartite tra le parti obbligate al pagamento.