(massima n. 1)
In tema di arbitrato, l'art. 814 c.p.c. qualifica come solidale l'obbligo delle parti di corrispondere agli arbitri gli onorari e di pagare le spese del giudizio arbitrale, sicché deve escludersi che l'omessa citazione di tutte le parti interessate, nello speciale procedimento avanti al presidente del tribunale, dia luogo ad un'ipotesi di nullitą del giudizio, l'omessa citazione producendo soltanto l'inopponibilitą dell'ordinanza alle parti pretermesse.