(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'assenza di una previsione analoga a quella di cui all'art. 269 c.p.c., che impone alla parte che chiama in causa il terzo di depositare la citazione notificata entro il termine previsto per la costituzione dell'attore, non esonera il chiamante dall'onere di dimostrare di aver effettuato la vocatio del terzo, nei cui confronti egli intenda, in via di estensione o meno, formulare la domanda già proposta contro il convenuto. Ne consegue che, in mancanza di tale prova, non può adottarsi alcuna pronuncia nei confronti del soggetto di cui il giudice abbia autorizzato la chiamata in causa a norma dell'art. 420 c.p.c.