(massima n. 1)
Non č proponibile il regolamento di competenza contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione di negazione della propria competenza, posto che, stante la particolare natura e struttura del processo di esecuzione, va esclusa l'applicabilitą nel medesimo, in via generale, delle impugnazioni previste per il processo di cognizione, e quindi anche del regolamento di competenza; ne consegue che gli eventuali vizi che riguardano detto provvedimento possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, atteso che l'errore sulla competenza puņ essere considerato come rientrante nel concetto di «irregolaritą» di cui all'art. 617 c.p.c.