(massima n. 1)
In tema di determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce questione di merito, la cui risoluzione è incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l'opera defensionale sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di non identiche posizioni giuridiche. (In applicazione del suindicato principio la S.C., nel rigettare la doglianza del ricorrente in argomento, ha posto in rilievo come il giudice dell'impugnata decisione abbia, nel caso, dato in effetti ampia spiegazione circa il fatto che la causa fosse unica, e che del maggiore sforzo difensivo può tenersi conto nella determinazione del compenso tra minimo e massimo; nonché della circostanza che la disposizione dell'art. 5 del D.M. n. 585 del 1994 prevede solamente la facoltà discrezionale di aumentare l'onorario unico del 20% per ogni parte, facoltà dai giudici di merito nella fattispecie peraltro congruamente non esercitata, attesa la natura della causa, non implicante un particolare impegno difensivo).