(massima n. 1)
Il principio secondo cui l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 esclude dalla sospensione feriale dei termini processuali le cause inerenti alla dichiarazione e alla revoca del fallimento si applica anche nel caso in cui sia stata contestualmente proposta domanda di risarcimento danni da responsabilitą processuale aggravata, in quanto prevale il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietą necessaria intercorrente tra le due domande.