(massima n. 1)
È insanabilmente nulla, e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi effetto giuridico, la citazione in primo grado o in appello sottoscritta da procuratore non munito di valida procura, costituente il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, e pertanto non è possibile alcuna sua regolarizzazione attraverso l'esercizio dei poteri concessi al giudice istruttore (o, in via sostitutiva, al collegio) dall'art. 182 c.p.c.