(massima n. 1)
La mutatio libelli consiste in una pretesa nuova, diversa da quella originaria, nel senso che di quest'ultima innovi l'oggetto ed introduca nel processo nuovi temi di indagine. Pertanto, l'attore che in un suo atto difensivo, limitandosi a meglio definire giuridicamente la domanda contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, senza alterarne l'oggetto originario, si proponga almeno un parziale soddisfacimento con una richiesta subordinata, attua una mera riduzione del petitum originario, che non richiede alcuna autorizzazione del giudice. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato in parte qua la decisione di merito che aveva escluso la configurabilitą di una mutatio libelli nella richiesta di un dipendente delle Poste Italiane Spa di mera declaratoria del proprio diritto a partecipare allo scrutinio preordinato all'attribuzione del beneficio economico denominato P.E.D., dopo che lo stesso aveva inizialmente chiesto l'accertamento del diritto all'attribuzione del beneficio di cui si tratta.)