(massima n. 1)
Nei processi con pluralitą di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio, non solo necessario, ma anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietą del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.