(massima n. 1)
In tema di procedimento in cassazione, l'art. 384 c.p.c. prevede che qualora il vizio denunziato riguardi non un punto di fatto ma una astratta questione di diritto, il giudice di legittimitā ha il potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, senza cassarla, nel caso in cui la decisione adottata dal giudice di merito sia conforme a diritto, sostituendo la motivazione erronea con altra corretta, che conduca all'identico dispositivo della sentenza censurata, purchč la sostituzione della motivazione sia soltanto in diritto e non comporti indagini e valutazioni di fatto nč violazione del principio dispositivo.