(massima n. 1)
I giudizi in materia di contratti agrari sono devoluti alle sezioni specializzate agrarie e si svolgono con l'osservanza del rito del lavoro, di cui agli artt. 409 e seguenti c.p.c.; ne consegue che non č ad essi applicabile l'art. 183 c.p.c., che regola l'udienza di trattazione nel rito ordinario. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito nella quale il giudice aveva rilevato ex officio l'improcedibilitā di alcuni capi della domanda per la prima volta in sede decisoria, senza aver previamente indicato alle parti la questione come questione rilevabile d'ufficio della quale riteneva opportuna la trattazione, e senza quindi consentire alle parti di prendere posizione in merito).