(massima n. 1)
La confessione può esser invalidata (e non «revocata », perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante ) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza. Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato.