(massima n. 1)
La parte che propone l'impugnazione non può prescindere dal mutamento di stato della controparte intervenuto anteriormente alla proposizione dell'impugnazione medesima, salvo che provi di averlo ignorato senza sua colpa. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui controparte dell'impugnate sia una società che dopo la sentenza di appello sia stata incorporata da altra società, il ricorso per cassazione proposto e notificato nei confronti dell'originaria controparte societaria (anzichè nei confronti della società incorporante ad essa succeduta) è ammissibile qualora dagli atti del giudizio di cassazione risulti che il ricorrente ignorava senza colpa che fosse intervenuta la fusione societaria. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che non sussistesse colpa della ricorrente Amministrazione finanziaria centrale in presenza di atto di fusione per incorporazione stipulato il 16 novembre 2001 e comunicato agli uffici delle entrate il 21 e 28 dicembre 2001, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato alla società incorporata, presso il suo difensore nel giudizio a quo il 25 febbraio 2002).