(massima n. 1)
Il principio secondo cui la ripartizione delle funzioni fra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie di un organo giudicante è estranea al concetto di competenza e attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, con conseguente inammissibilità del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice adito affermi la competenza di altra sezione del medesimo organo giudicante, trova applicazione anche nei giudizi di opposizione avverso ordinanza ingiunzione, senza che rilevi in proposito l'eventuale perdita di un grado di giurisdizione nel caso in cui la controversia, da trattare ai sensi dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, venga invece trattata ai sensi degli artt. 22 e 23 della stessa legge – giacché il doppio grado di merito non costituisce un principio costituzionalmente protetto e la sua inosservanza non comporta necessariamente un pregiudizio per le parti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con la quale il giudice del lavoro aveva rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la individuazione del giudice tabellarmente competente in ordine alla opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con cui la Direzione Provinciale del Lavoro aveva comminato sanzioni amministrative per omissione contributiva).