(massima n. 1)
Il giudicato, essendo destinato a fissare la «regola» del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e, conseguentemente, la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche. Ne consegue che, da un lato, il giudice può essere interpretato direttamente dalla Corte di Cassazione, e, dall'altro, l'erronea interpretazione che ne sia data dal giudice di merito può essere denunciata con ricorso per Cassazione sotto il profilo della violazione di norme di diritto.