(massima n. 1)
Il licenziamento e le dimissioni sono fatti giuridici diversi e contrapposti, sicché allegare in giudizio che il recesso è avvenuto ad iniziativa del datore di lavoro o del lavoratore orienta il giudizio verso due indagini diverse in fatto e connotate da diverse regole di giudizio, funzionali alla distribuzione degli oneri probatori dei due casi. Costituisce pertanto una inammissibile trasformazione del tema della controversia la successiva deduzione, da parte del datore di lavoro che non abbia negato che vi sia stato un licenziamento, che il rapporto si è risolto per dimissioni.