(massima n. 1)
Quando sia mancata la notificazione della sentenza, l'atto di impugnazione deve essere notificato a norma degli artt. 330 e 170 c.p.c., presso il procuratore costituito, ancorché la parte – pur costituita a mezzo di procuratore domiciliatario – abbia eletto anche altrove domicilio personale. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione notificato a un domicilio del procuratore costituito erroneamente indicato nella sentenza impugnata, non potendosi applicare la rimessione in termini disciplinata dall'art. 184 bis c.p.c., che può essere disposta dal giudice istruttore solo nella fase istruttoria del procedimento, e per la proposizione delle impugnazioni.