(massima n. 1)
L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 c.p.c., integra una nullitą che determina l'inammissibilitą dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa ad azione risarcitoria da sinistro stradale nella quale l'appellante compagnia assicuratrice si era limitata alla generica affermazione della mancanza di prova della responsabilitą del conducente, senza investire il compendio probatorio utilizzato dal giudice di primo grado con specifici motivi di impugnazione).