(massima n. 1)
Per la partecipazione informata dei condomini ad un'assemblea condominiale al fine della conseguente validitā della delibera adottata ( artt. 1139 e 1105, terzo comma, c.c. ), č sufficiente che nell'avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno nei termini essenziali per esser comprensibili, secondo un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, insindacabile in Cassazione se congruamente motivato.