(massima n. 1)
Con riguardo alle cosiddette clausole onerose, quale quella che, in deroga ai criteri legali, indichi in via esclusiva un foro territorialmente competente, il requisito della specifica approvazione per iscritto, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 secondo comma c.c., non puņ ritenersi soddisfatto da un'unica sottoscrizione, che venga apposta dal contraente «per adesione» ad un foglio predisposto a stampa e contenente anche clausole non onerose, senza un espresso richiamo di detto patto derogatorio, difettando in tale ipotesi uno stretto collegamento fra il patto medesimo e la firma, idoneo ad evidenziare che esso sia stato singolarmente preso in esame del sottoscrittore.