(massima n. 1)
L'interpretazione dei limiti e del contenuto del giudicato cosiddetto esterno, formatosi tra le stesse parti in giudizio diverso da quello in cui non č invocata l'efficacia, costituiscono attivitā istituzionalmente riservate al giudice del merito, e possono essere oggetto di ricorso per cassazione solo per vizi attinenti ad insufficiente o non corretta motivazione.