(massima n. 1)
Qualora la parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c. si sia costituita spontaneamente dopo la scadenza del termine perentorio fissato dal giudice per l'integrazione, ma non successivamente all'udienza fissata ai sensi del secondo comma dell'art. 331 cit., non si determina la inammissibilitą dell'impugnazione, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo perseguito dall'atto di integrazione del contraddittorio.