(massima n. 1)
La notificazione alla parte della sentenza di primo grado, dotata di formula esecutiva ma priva di attestazione di autenticitā proveniente dal cancelliere, č ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, qualora non si contesti che la medesima sia del tutto conforme all'originale, comprensiva di tutte le pagine e leggibile in ogni sua parte.