(massima n. 1)
Anche nel nuovo contesto di cui alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, con cui č stato novellato l'art. 111 Cost., la composizione del collegio giudicante č immodificabile solo dal momento dell'inizio della discussione, mentre, prima di tale momento, č rimessa al giudizio insindacabile del presidente del tribunale o della corte la sostituzione dei giudici che compongono il collegio, ancorché gli stessi abbiano giā concorso ad emettere sentenza non definitiva.