(massima n. 1)
Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il principio per cui la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, sicché il termine per l'impugnazione deve ritenersi rispettato se tale consegna avvenga tempestivamente (sent. Corte cost. n. 28 del 2004), postula che la parte provi – mediante idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario – l'eventuale consegna in data anteriore a quella di effettuazione della notifica, dovendosi altrimenti presumere la coincidenza fra le due date.