(massima n. 1)
La sentenza di merito č impugnabile non solo con il regolamento necessario di competenza, ma a mezzo della proposizione dell'appello, tutte le volte in cui pur contenendo una pronuncia sulla competenza, contenga anche una risoluzione di contenuto diverso, sia di carattere sostanziale che processuale, integrante una decisione sull'oggetto della controversia, a meno che tale decisione non sia incidentale ed esclusivamente strumentale rispetto a quella sulla competenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso una sentenza con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale quale giudice del lavoro e rigettato il ricorso, senza considerare che detta pronuncia conteneva anche statuizioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, quale rapporto autonomo e non subordinato, che, ancorché funzionali alla statuizione sulla competenza, erano al tempo stesso vere e proprie decisioni sul merito della controversia).