(massima n. 1)
Alla inammissibilitą dell'intervento volontario del terzo in sede di giudizio per cassazione (mancando, in proposito, una espressa previsione normativa, e riferendosi l'art. 105 del codice di rito esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado) consegue la inammissibilitą del controricorso proposto da un soggetto che non rivestiva la qualitą di parte nel giudizio di merito, atteso che detto controricorso dovrebbe, per l'appunto, essere interpretato come intervento volontario del terzo.