(massima n. 1)
Nel caso in cui in primo grado una questione di giurisdizione sia stata espressamente risolta in senso sfavorevole alla parte rimasta, sia pure parzialmente, soccombente nel merito, quest'ultima, ove la controparte abbia proposto appello (in relazione alle parti della sentenza che l'hanno vista soccombente), deve proporre appello incidentale ove intenda impugnare la decisione relativa alla giurisdizione, rispetto alla quale si č verificata nei suoi confronti una soccombenza «pratica» e non «teorica» non essendo sufficiente, pertanto, la mera riproposizione della medesima questione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.