(massima n. 1)
In tema di spese processuali, le disposizioni degli artt. 91 e ss. c.p.c., trovano applicazione analogica nei procedimenti camerali, ove il provvedimento che li definisca non si esaurisca in un intervento del giudice di tipo sostanzialmente amministrativo, ma statuisca su posizioni soggettive in contrasto: come avviene nel giudizio di cui alla legge n. 89/2001, che configura un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autoritą di giudicato.