(massima n. 1)
La prova dell'avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della «relata» dell'ufficiale giudiziario prevista dall'art. 148 c.p.c., rimanendo escluso che, ai fini di tale prova, possa supplirsi con alcun elemento indiziario. La mancanza della relata di notifica (nella specie, dell'atto di citazione) si risolve infatti nell'inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale (costituente il presupposto perché possa formarsi tra le parti il giudicato), deducibile in ogni stato e grado del giudizio e determinante una situazione cui l'art. 327, secondo comma, c.p.c. – che attiene all'ipotesi della nullità della citazione o alla notifica di essa – va applicato per analogia, integrando la detta situazione ex se in linea generale, la prova della non conoscenza del processo da parte del convenuto.