(massima n. 1)
In tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi di motivazione deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella contrapposizione fra la valutazione delle prove fatta dal primo giudice e la valutazione enunciata nella sentenza impugnata, sollecitando ciò, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità e non recando, invece, siffatta deduzione l'indicazione specifica dei vizi logici e giuridici della motivazione.