(massima n. 1)
Nella controversia avente ad oggetto la sussistenza del rapporto di lavoro con un soggetto, quale effettivo datore di lavoro, deve escludersi la necessitą dell'estensione del contraddittorio all'apparente e formale datore di lavoro, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., se colui che afferma l'esistenza del rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, non deduce alcun rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di contitolaritą, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro apparente costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via incidentale, e quindi senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata, e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.