(massima n. 1)
La notifica della sentenza personalmente alla parte che sia una persona giuridica deve essere eseguita nella sede legale a mani proprie del legale rappresentante, anche se, ove effettuata nella stessa sede a mani di persona incaricata di ricevere le notificazioni ovverosia in un luogo e a persona aventi un certo collegamento con il destinatario dell'atto , la notifica non č inesistente ma viziata da nullitā, e impone la sua rinnovazione alla parte che ha interesse a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.