(massima n. 1)
Con riguardo all'attivitą degli avvocati dipendenti da enti pubblici, abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro attivitą, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo, senza alcuna ultrattivitą, determinando il venir meno altresģ della elezione di domicilio, con conseguente ritualitą della notifica dell'impugnazione fatta alla parte personalmente.