(massima n. 1)
La procedura camerale prevista dagli art. 391 bis e 375 c.p.c. per le impugnazioni revocatorie delle sentenze della Corte di cassazione non contrasta con il principio di diritto internazionale della pubblicità dell'udienza e della relativa decisione (dettato, in particolare, dall'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848), attese le garanzie di difesa assicurate al ricorrente e la pubblicità delle sentenze che definiscono i relativi procedimenti.