(massima n. 1)
Il ricorso incidentale che, pur non essendo espressamente denominato adesivo, sia volto ad ottenere la cassazione della sentenza per le medesime ragioni gią fatte valere con il ricorso principale, essendo proposto a tutela di un interesse della parte che sorge non per effetto dell'impugnazione altrui, ma in conseguenza della emanazione della sentenza, non si sottrae all'onere dell'osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall'art. 334 c.p.c. per l'impugnazione incidentale tardiva.