(massima n. 1)
A norma dell'art. 416 c.p.c., il convenuto č tenuto a proporre con la memoria di costituzione tutte le eccezioni, processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio e, se a tanto non provvede, o provvede parzialmente, ponendo solo questioni di rito, sopporta le conseguenze processuali della propria opzione difensiva, senza che il giudice, il quale abbia ritenuto di decidere alcune questioni preliminari o pregiudiziali in senso difforme da quello auspicato dal convenuto, sia poi tenuto, prima di decidere la controversia nel merito, a rimettere la suddetta parte in termini per consentire la difesa su aspetti non tempestivamente affrontati con la memoria di costituzione nella convinzione che l'auspicata decisione sulle questioni preliminari o pregiudiziali proposte avrebbe reso superflua tale attivitā difensiva.