(massima n. 1)
La circostanza della contemporanea pendenza di due procedimenti dinanzi a giudici diversi (nella specie, giudice amministrativo e giudice ordinario) non esclude l'ammissibilitą di un unico regolamento di giurisdizione, allorché le controversie pendenti davanti ai due diversi giudici siano assolutamente identiche per soggetti, petitum e causa petendi sģ da potersi ritenere come un'unica causa fra le stesse parti.