(massima n. 1)
Qualora con il medesimo atto il venditore abbia alienato distinte porzioni di un lotto di terreno rispettivamente a due diversi acquirenti, che si siano impegnati a costruire un unico edificio sull'area complessiva acquistata mentre la contestualità delle varie manifestazioni di volontà rese nel medesimo documento di per sé non implica che le alienazioni abbiano dato luogo a un solo contratto o a contratti collegati, ben potendo essere stipulati con un unico atto negozi fra loro autonomi e distinti, l'assunzione di un'obbligazione comune – da adempiersi necessariamente con la cooperazione da parte di tutti gli acquirenti, ed al cui proposito sia stata anche pattuita clausola risolutiva espressa nel caso di inadempimento – comporta, per la convergenza e la fusione in un intento comune delle varie manifestazioni di volontà, che le vendite separate debbano intendersi congiunte, per volontà delle parti, in uno stesso negozio, in considerazione anche dell'inserzione in ognuna di esse di un elemento comune subordinantene simultaneamente il perdurare dell'efficacia. Ne consegue che, in relazione alla domanda di risoluzione del contratto proposta dal venditore per il verificarsi della clausola risolutiva, sussiste il litisconsorzio necessario fra gli acquirenti, atteso che – stante l'unicità del rapporto – la dichiarazione giudiziale dell'avvenuto avveramento della condizione, incidendo su entrambe le alienazioni, deve essere pronunciata nei confronti di tutti gli acquirenti.