(massima n. 1)
In tema di decadenza del convenuto contumace dal diritto di impugnazione, per decorrenza del termine annuale stabilito dall'art. 327 c.p.c., qualora in esito all'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, il cui apprezzamento non è suscettibile di esame in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione, venga accertato in base alle circostanze del caso concreto (anche d'ufficio, in considerazione della natura pubblicistica della decadenza medesima) che, nonostante la nullità della citazione o della sua notificazione, il convenuto abbia avuto comunque conoscenza del processo, l'inutile decorso del termine annuale comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. Tale regola processuale trova applicazione anche nei confronti di uno Stato estero, ancorché l'acquisizione della conoscenza di fatto del processo sia avvenuta – secondo l'accertamento del giudice di merito – al di fuori delle speciali formalità di notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari previste da convenzioni internazionali, atteso che l'inosservanza di tali formalità può assumere rilevanza esclusivamente ai fini della validità delle notificazioni, determinando eventualmente la consequenziale nullità dei relativi procedimenti, ma non esclude che lo Stato estero, mediante i suoi organi rappresentativi, sia venuto comunque a conoscenza del processo in via di fatto, in base ad oggettive circostanze apprezzate dal giudice o ad atti di comunicazione che, a prescindere dalla formale idoneità ad integrare gli effetti di una notificazione, abbiano la naturale ed intrinseca capacità di informare lo Stato destinatario dell'esistenza del procedimento.