(massima n. 1)
Secondo la regola generale di cui all'art. 330 c.p.c., per il quale l'atto di appello deve essere notificato presso il procuratore costituito in primo grado, ove l'Avvocatura dello Stato sia costituita ritualmente per l'Ente Ferrovie dello Stato nel giudizio di primo grado, l'atto di appello deve essere notificato presso la stessa Avvocatura, restando irrilevante che questa non abbia lo ius postulandi per il grado di appello; infatti la privatizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato (verificatasi in virtł della delibera del CIPE del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del D.L. 5 dicembre 1991, n. 386 convertito in legge 29 gennaio 1992, n. 35) non configura un caso di morte o impedimento del procuratore ex art. 301 c.p.c., in quanto l'Avvocatura dello Stato continua a sussistere e ad operare, e perde solo lo ius postulandi dell'ente privatizzato per il grado successivo.