(massima n. 1)
La specifica approvazione di una clausola vessatoria o onerosa, ai sensi dell'art. 1341 c.c., da parte del cd. contraente debole, non esige necessariamente che avvenga mediante l'apposizione della firma in calce alla dichiarazione di accettazione, potendo questa essere apposta anche a margine, purché il giudice, in ragione della mancanza dello spazio sufficiente per l'apposizione della firma in calce alla dichiarazione, o per rilievi di tipo diverso, abbia la certezza in ordine alla riferibilitā del contenuto della dichiarazione al soggetto che ha apposto la firma.