(massima n. 1)
In materia di coassicurazione, la clausola di delega — con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l'incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo — anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, non interferisce sulla caratteristica saliente della coassicurazione, cioè l'assunzione pro quota dell'obbligo di pagare l'indennità; di conseguenza, la citazione del delegato in giudizio non interrompe la prescrizione del diritto all'indennizzo nei confronti dei coassicuratori deleganti, salvo che questi abbiano conferito al delegato la rappresentanza con procura rilasciata a norma dell'art. 77 c.p.c.