(massima n. 1)
Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice d'appello, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., devono intendersi tassative, sicché – fuori di tali ipotesi (fra le quali non è compresa la violazione dell'art. 183 c.p.c., là dove si impone al giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione) – riprende vigore il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, con il conseguente potere-dovere del giudice d'appello di trattenere la causa e di deciderla nel merito, previa la rinnovazione degli atti compiuti in violazione del principio del contraddittorio.