(massima n. 1)
L'atto di pignoramento presso terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione in favore del procedente all'espropriazione, e pertanto sono requisiti essenziali dell'atto, in difetto dei quali il pignoramento è giuridicamente inesistente, solo gli elementi indicati nell'art. 543 c.p.c. la cui mancanza impedisce la costituzione del vincolo di destinazione; fuori da questa ipotesi, la mancanza di uno degli altri elementi indicati dall'art. 543 può dar luogo soltanto alla nullità del pignoramento, alla quale si applica la regola generale contenuta nell'art. 156 c.p.c., costituita dalla impronunciabilità di essa se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo (in applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha ritenuto nullo e non inesistente l'atto di pignoramento presso terzi nel quale non erano indicati gli estremi del titolo esecutivo, sul presupposto che tale indicazione non costituisse elemento indispensabile per imporre sul credito esistente presso il terzo il vincolo di destinazione, ed ha ritenuto sanata la nullità dal fatto che l'atto di pignoramento contenesse gli estremi del precetto, regolarmente notificato alla parte, all'interno del quale erano riportati gli estremi del titolo esecutivo).