(massima n. 1)
L'interpretazione della procura alle liti di cui all'art. 83 c.p.c. (e, cioè di un atto di parte) è soggetta al principio ermeneutico stabilito per gli atti di parte dagli artt. 1367 c.c. e 159 c.p.c., e pertanto deve essere compiuta nel rispetto della regola della conservazione del negozio, sicché la procura alle liti conferita per il giudizio di cognizione, nel quale si è formato il titolo esecutivo, e per il successivo giudizio di esecuzione vale anche per tutti i gradi del giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a quel titolo.