(massima n. 1)
Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161, primo comma, c.p.c., la nullitā della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, č, nel caso di mancata notifica della sentenza stessa agli eredi del convenuto, di un anno (art. 327 c.p.c.) decorrente dal momento in cui i predetti ne abbiano avuto in qualsiasi modo conoscenza, dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per nullitā della citazione o della sua notificazione; né tale disciplina appare in contrasto con i principi di uguaglianza e di garanzia della difesa, di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, posto che gli interessati, una volta venuti a conoscenza della sentenza da impugnare, devono imputare alla propria negligenza la non tempestiva proposizione del gravame.